Non può essere negata l’iscrizione al liceo ad una disabile maggiorenne. Il lemma “sino alla conclusione della scuola dell’obbligo” deve essere interpretato in senso letterale, perciò i suoi diritti allo studio ed all’integrazione sociale devono essere tutelati sino al conseguimento del diploma e, stando alla legge, sino alla laurea.
È quanto stabilito dalla sentenza del Tar Campania sez. VIII n. 4503 del 2 ottobre 2013 che estende il diritto allo studio anche al portatore di handicap maggiorenne: la ratio della normativa è quella di garantire l’uguaglianza sociale e l’integrazione del disabile, sì da tutelare la sua dignità ed offrirgli una certa autonomia.
Per quanto a mia conoscenza è la prima sentenza in tal senso.
Il caso. La madre ed amministratrice di sostegno di una ragazza disabile, affetta da “anossia perinatale con deficit dello sviluppo psicomotorio e da ritardo globale dello sviluppo psicomotorio, con grave disturbo comunicativo relazionale” ha impugnato la decisione con cui un liceo ha rifiutato, senza un’adeguata motivazione, l’iscrizione della figlia, sostenendo che non aveva diritto “a proseguire nella scuola secondaria di secondo grado, avendo conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e avendo superato il diciottesimo anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”. Il Tar l’ha annullata criticando anche l’orientamento dettato in materia di diritto e di accesso allo studio della C.Cost. 206/01: attiene all’obbligo scolastico sino ai diciotto anni che, da un lato, deve essere osservato anche dai portatori di handicap e, dall’altro, deve essere garantito loro con l’ausilio dell’insegnamento di sostegno e l’adozione di un piano di studi personalizzato in base alle loro peculiari esigenze. La questione affrontata nella fattispecie, infatti, si colloca su un altro piano logico e giuridico.
Nessun limite all’istruzione ed all’educazione. Gli artt. 34 e 38 Cost., la L.104/92 ed il Dlgs 297/94 sanciscono che i disabili, come tutti gli studenti, hanno l’obbligo di frequentare la scuola sino al compimento del diciottesimo anno d’età, ma hanno anche il diritto a completare gli studi avendovi libero accesso: hanno diritto a frequentare scuole di ogni ordine e grado ed anche l’università. Il Ministero dell’Istruzione e, quindi, lo Stato hanno l’obbligo di eliminare tutte le barriere che impediscono questa facoltà attuando varie misure come quelle sopra descritte. Le risorse da destinare a tali fini, come più volte detto, non sono sottoposte a vincoli di bilancio. Non vi è alcuna disposizione che vieti la frequenza della scuola od il proseguimento degli studi una volta che diventi maggiorenne: è sancito un obbligo di frequenza ed è accertato il potere di ultimare gli studi col conseguimento del diploma e, volendo, con quello della laurea.
Irrilevanza del limite d’età. Per queste ragioni è irrilevante il limite del superamento dei diciotto anni: tutti devono avere la possibilità di completare la scuola dell’obbligo e di conseguire un titolo di studio come il diploma (Tar Calabria 753/12).
Riflessioni critiche. Si ricordi, infine, che pur essendoci leggi che riservano posti di lavoro alle c.d. categorie protette, come quella in esame, il diploma è il titolo (minimo) richiesto per accedere ai concorsi pubblici o per l’assunzione presso privati. Ergo impedire ad una persona diversamente abile l’iscrizione alle superiori comporta una discriminazione anche sul mondo del lavoro, limitando ulteriormente la sua possibile autonomia in aperta violazione anche della politica di parità di genere, da ultimo sancita dalla Convenzione di Istanbul.
Per approfondimenti: https://www.diritto.it/il-diritto-allo-studio-deve-essere-garantito-anche-al-disabilemaggiorenne-si-all-iscrizione-al-liceo/